E’ stato pubblicato nella G.U. del 9 novembre 2020, il D.L. n. 149/2020 – cd. Decreto Ristori bis qui il testo https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-11-09&atto.codiceRedazionale=20G00170&elenco30giorni=false.
Di seguito le principali novità.
Il provvedimento amplia il campo di applicazione del contributo a fondo perduto già previsto dal D.L. n. 137/2020 – c.d. Decreto Ristori.
In particolare, viene ora riconosciuto un contributo a fondo perduto:
- per nuove categorie di beneficiari (preparazione di cibi da asporto, internet point ecc..);
- viene aumentato l’importo del 50% ai soggetti già individuati dal precedente decreto (gelaterie, ristoranti, pasticcerie ecc.) di cui all’allegato 1 e a tutti gli operatori di cui all’allegato 2 (commercio al dettaglio);
- viene riconosciuto per l’anno 2021 anche agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e a quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
E’ stato previsto un nuovo credito d’imposta per canoni di locazione ad uso non abitativo e affitto d’azienda per gli operatori interessati alle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020.
La misura del bonus riguarda i soggetti che svolgono le attività nei settori riportati nell’Allegato 2 del decreto e alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12.
Il credito d’imposta spetta per i mesi di ottobre novembre e dicembre nella misura del 60% per i canoni locazione ad uso non abitativo e nella misura del 30% relativi agli affitti d’azienda.
Ampliata la cancellazione della seconda rata IMU alle attività riferite ai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Viene estensa la proroga al 30 aprile 2021 del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici di sintetici di affidabilità fiscale operanti nei settori economici individuati negli Allegati 1 e 2 del presente decreto.
Sono sospesi i versamenti tributari inerenti alle ritenute alla fonte e all’IVA che scadono nel mese di novembre, per i soggetti che svolgono:
- attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020 sull’intero territorio nazionale (palestre, piscine, centri termali, sale giochi, sale scommesse, sale bingo teatri, concerti cinema, discoteche ecc);
- attività dei servizi di ristorazione che operano nei territori caratterizzati da un livello di contagio alto (art. 2 e 3 DPCM 3 novembre 2020);
- soggetti che operano nei settori economici di cui all’Allegato 2.
Si è intervenuti anche sulla sospensione dei contributi previdenziali (INPS), escluso l’INAIL, da pagare per i mesi di novembre e dicembre.
I beneficiari della moratoria sono quelli indicati nell’Allegato 1 e 2 del Decreto 149
Gli importi sospesi dovranno essere pagati entro il 16 marzo 2021 in unica soluzione o fino a un massimo di quattro rate mensili decorrenti da tale data.
Studio Buscema e Associati