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Dal 13 agosto più dati nell’assunzione dei lavoratori

Dal 13 agosto più dati nell’assunzione dei lavoratori

Dal 13 agosto è in vigore il cd Decreto trasparenza (clicca qui) che investe tutti i rapporti di lavoro introducendo precisi obblighi di comunicazione a carico dei datori di lavoro.

Lo scopo del provvedimento, che recepisce una direttiva comunitaria, è quello di fornire una completa informazione delle condizioni contrattuali.
 
La consegna dell’informativa deve avvenire all’atto dell’assunzione e prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

In caso l’informativa sia carente di alcuni dati essenziali (identità delle parti, luogo di lavoro, sede o domicilio del datore di lavoro, l’inquadramento, il livello, la qualifica, la data di inizio del rapporto, la tipologia del rapporto di lavoro, la durata in caso di contratto a termine) potranno essere forniti al lavoratore entro sette giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
 
Nel caso invece di assenza di altri dati (la formazione se prevista, il periodo di ferie e permessi, il preavviso, la programmazione dell’orario di lavoro, il CCNL applicato e gli enti e istituti a cui si versano i contributi previdenziali e assistenziali) il termine di consegna si dilata a trenta giorni.

Inoltre è previsto che sia le disposizioni normative che i contratti collettivi nazionali relative alle informazioni che devono essere comunicate dai datori di lavoro sono disponibili a tutti gratuitamente e in modo trasparente, chiaro, completo e facilmente accessibile, tramite il sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it (in corso di attivazione).

La mancata consegna in tutto o in parte delle informazioni dovute autorizza il lavoratore a denunciarla all’Ispettorato nazionale del lavoro che compiuti i necessari accertamenti applicherà una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1500 per ogni lavoratore interessato.
 
Importante
Il provvedimento prevede che il datore di lavoro debba conservare, per cinque anni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, la prova dell’avvenuta consegna delle informazioni.

Pertanto, al fine di evitare le contestazioni e sanzioni di cui sopra, è necessario, in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, fare sottoscrivere per avvenuta consegna l’informativa prevista.

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