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Apertura delle attività economiche dal 18 maggio 2020, arrivano le linee guida della Conferenza delle Regioni

Apertura delle attività economiche dal 18 maggio 2020, arrivano le linee guida della Conferenza delle Regioni

Gentili Clienti,

da lunedì cambiano le regole sull’apertura dell’attività.

Come è noto, infatti, le misure previste dal D.P.C.M. 26 aprile 2020 saranno efficaci fino a domani 17 maggio 2020.

In attesa che venga approvato il nuovo provvedimento destinato a fissare le nuove regole, le regioni hanno già anticipato i tempi approvando un documento condiviso con le schede tecniche che contengono gli indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

Clicca qui http://www.regioni.it/cms/file/Image/Emergenza%20COVID-19%20Fase%202%20-%20TESTO%20FINALE%20CONDIVISO.pdf

Le linee guida diffuse riguardano le principali attività destinate alla riapertura: commercio al dettaglio, ristorazione, palestre, attività turistiche (balneazione), parrucchieri ed estetisti, piscine, manutenzione del verde.

Le linee guida fanno parte di un più ampio puzzle di regole, protocolli, raccomandazioni e documenti di prassi di cui le imprese, i datori di lavoro, gli utenti ed i lavoratori dovranno tenere conto nello svolgimento dell’attività, nell’esecuzione della prestazione lavorativa ma più in generale anche nella vita sociale.

La finalità è quella dunque quella di coniugare l’esigenza di svolgere le attività economiche con la salute degli utenti e dei lavoratori.

A quest’ultimo riguardo, ricordiamo che le misure si collocano in aggiunta alle regole in materia di sicurezza sul lavoro contenute in particolare nel D. Lgs. n. 81/2008 ed agli aggiornamenti necessari previsti dal rischio biologico da virus Covid-19.

A tale scopo, ricordiamo che è stato sottoscritto uno specifico protocollo tra le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali il 14 marzo 2020 ed aggiornato il 24 aprile 2020 (altri due protocolli specifici sono stati firmati per il lavoro nei cantieri e nelle attività di logistica e trasporto).

E’ raccomandata a tal fine la puntuale applicazione dei protocolli, l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, il coinvolgimento delle figure previste dal D. Lgs. n. 81/2008 (RSPP, RLS, medico competente) e fornire l’adeguata formazione ed informazione peraltro prevista dalle regole citate.

Il rispetto delle regole, oltre a costituire il presupposto per lo svolgimento dell’attività e tenere al riparo dalle sanzioni amministrative, costituirà lo strumento fondamentale per prevenire i rischi di contagio che qualora dovesse riguardare un lavoratore, come è noto, verrà considerato ontologicamente infortunio sul lavoro ai sensi dell’art. 42 del D.L. n. 18/2020.

Secondo le ultime indicazioni dell’INAIL fornite ieri, il datore di lavoro non sarà esposto automaticamente alle conseguenze derivanti da un infortunio sul lavoro sul piano risarcitorio (azione di regresso INAIL) e sotto il profilo penale a seguito della denuncia d’infortunio sul lavoro.

La responsabilità, infatti, scatterà qualora il contagio sia dipeso da una condotta omissiva del datore di lavoro.

Dunque, assumerà rilievo fondamentale il comportamento del datore di lavoro nel mettere in atto le misure richieste in materia di sicurezza del lavoro; comportamento che dovrà essere connotata da quella diligenza richiesta dalle regole previste per la prevenzione del rischio di contagio dei lavoratori.

Per ogni ulteriore informazione contattare lo Studio al numero 0961-360046 o invare una email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

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