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CONTRATTI DI LAVORO: ECCO COSA CAMBIA CON IL DECRETO DIGNITA’

CONTRATTI DI LAVORO: ECCO COSA CAMBIA CON IL DECRETO DIGNITA’

Il 14 luglio è entrato ufficialmente in vigore il decreto Dignità,pubblicato nella GU Serie Generale n.161 del 13 luglio 2018 il decreto 12 luglio 2018 n. 87 titolato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese“(clicca qui).

Il provvedimento introduce diverse novità in materia di lavoro.

In particolare, vengono modificate profondamente le regole del contratto a tempo determinato e di quello di somministrazione di lavoro, nonché aumentate le indennità in caso di licenziamento illegittimo relative al contratto a tutele crescenti.

Partiamo dal contratto a tempo determinato.

La durata massima dei contratti viene ridotta da 36 a 24 mesi.

In ogni caso la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.

Attenzione però perché la stipula sarà esente da causali solo per i contratti di durata non superiore a 12 mesi (anche per effetto di proroghe), mentre in caso di superamento di tale periodo ovvero nella ipotesi di rinnovo di un rapporto con un lavoratore occupato a tempo determinato anche per un periodo inferiore, sarà necessaria una delle seguenti condizioni:

– Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, ovvero per esigenze sostitutive di altri lavoratori;

– Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività, ordinaria.

Ricordiamo che l’onere probatorio di dimostrare la presenze delle predette causali è a carico del datore di lavoro.

Il nuovo articolo 19 non prevede alcun rinvio alla contrattazione collettiva circa la durata e le causali.

Sono escluse dalle regole descritte i contratti stipulati nell’ambito di attività stagionali che quindi potranno essere stipulati senza tenere conto delle nuove condizioni indicate finora (durata massima e causali).

L’individuazione delle attività stagionali è regolata dall’articolo 21, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2015 che prevede una ipotesi legale ed un’altra affidata alla contrattazione collettiva.

La previsione legale prevede l’adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fino all’adozione del decreto si applicano le disposizioni del d. P. R. 7 ottobre 1963, n. 1525.

I contratti collettivi possono prevedere liberamente le ipotesi che rientrano nella stagionalità.

I contratti collettivi sono quelli di cui all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015, ovvero quelli nazionali, aziendali e territoriali a condizione che vengano sottoscritti da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quelli aziendali stipulati dalle loro rappresentanze aziendali o RSU.

Novità anche sulle proroghe che da cinque diventano quattro; pertanto alla quinta proroga il contratto a tempo determinato si trasforma a tempo indeterminato.

È stato modificato altresì il termine stragiudiziale di decadenza per l’impugnazione del contratto a tempo determinato di cui all’articolo 28 comma 1.

Il nuovo termine è di 180 giorni (prima era di 120 giorni ).

Per ogni proroga del contratto a tempo determinato è stato introdotta una maggiorazione dello 0,5% del contributo NASPI previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.

La nuova disciplina si applica si contratti stipulati dal 14 luglio 2018 nonché nel caso di rinnovi e proroghe di quelli in corso alla stessa data.

Per i contratti di somministrazione di lavoro le novità riguardano i contratti a tempo determinato ed in particolare i rapporti di lavoro tra somministratore e lavoratore.

È previsto che si applica la disciplina del contratto a tempo determinato, salvo due eccezioni:

1 – l’articolo 23 che regolamenta il numero complessivo di contratti a tempo determinato;

2 – l’articolo 24 sul diritto di precedenza.

Per espressa previsione (cfr. art. 1, comma 3 D.L. 87/2018) le modifiche non si applicano ai contratti stipulati della pubblica amministrazione per le quali rimangono applicabili le regole previgenti.

Le novità descritte si aggiungono alle altre regole già previste in materia di contratti a tempo determinato di cui agli articoli da 19 a 29 del D. lgs. n. 81/2015 ( es. limiti).

Infine, viene innalzata l’indennità nel caso di licenziamento illegittimo prevista dall’articolo 3, comma 1, del D. lgs. 4 marzo 2015, n. 23 sul contratto a tutele crescenti, ovvero tutti i contratti a tempo indeterminato stipulati dal 7 marzo 2015.

L’indennità minima sale da 4 a 6 mensilità, quella massima da 24 a 36 mensilità.

Ricordiamo che il parametro è la retribuzione utile ai fini del tfr.

Per effetto di tale modifica, sale a 3 mensilità l’indennità minima nel caso in cui il datore di lavoro ricade nel regime di tutela obbligatoria.

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