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COVID 19 – AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LE ASSENZE DEI LAVORATORI: Aggiornamento sulle misure introdotte e procedure da seguire

COVID 19 – AMMORTIZZATORI SOCIALI PER LE ASSENZE DEI LAVORATORI: Aggiornamento sulle misure introdotte e procedure da seguire

Gentili Clienti,

Vi comunichiamo che siamo al lavoro sulla gestione delle assenze dei lavoratori dovute all’emergenza epidemiologica da virus “ COVID-19 “.

A tal fine evidenziamo quanto segue:

SETTORE AMMORTIZZATORE SOCIALE STATO DELLE PRATICHE
Artigianato Fondo FSBA Già inviate tutte le pratica in quanto il fondo è già operativo
Industria Cassa integrazione ordinaria (CIGO) Occorre procedura di informazione e consultazione sindacale e poi invio della pratica.

I clienti riceveranno a breve le comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali per l’avvio delle procedure

Altri datori di lavoro con più di 5 lavoratori Assegno ordinario FIS Occorre procedura di informazione e consultazione sindacale e poi invio della pratica.

I clienti riceveranno a breve le comunicazioni da inviare alle organizzazioni sindacali per l’avvio delle procedure

Altri datori di lavoro fino a 5 lavoratori Cassa integrazione in deroga L’ammortizzatore sociale non è ancora operativo in quanto si attende la delibera della Regione Calabria.

Forniremo aggiornamenti appena verrà approvata

Riteniamo utile fornire qualche informazione in più sugli ammortizzatori sociali indicati.
 

CIGO E ASSEGNO ORDINARIO FIS
E’ previsto nel limite massimo di 9 settimane nello specifico dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per le sospensioni o riduzione dell’attività lavorativa.

Occorre avere le seguenti informazioni:

  • decorrenza della riduzione o sospensione (specificare data e tipologia);
  • motivazioni (chiusura o riduzione dell’attività produttiva);
  • elenco dei lavoratori con informazioni analitiche sulle ricadute individuali (v. avanti tracciabilità).

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.

Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

E’ invece necessaria la seguente procedura sindacale: informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Riceverete le comunicazioni da firmare ed inviare via PEC con le relative istruzioni da seguire.

Al fine di poter gestire le pratiche, ricordiamo che è necessario che i datori di lavoro clienti seguano le procedure di seguito indicate, peraltro già comunicate in precedenza.

IMPORTO ASSEGNO (CIGO, FIS, CIGD) AI LAVORATORI

E’ utile ricordare che l’importo per il sostegno al reddito che verrà riconosciuto al lavoratore è pari all’80% della retribuzione perduta entro il seguente massimale:

  • Lavoratori con retribuzione mensile inferiore o pari ad euro 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 998,18 lordi;
  • lavoratori con retribuzione mensile superiori ad € 2.159,48 (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive): euro 1.199,72 lordi.

Tali importi, mensili, verranno riconosciuti in quote orarie in relazione alle assenze nel mese dovute ad integrazione salariale.

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente dagli enti (per CIGO e FIS i datori di lavoro potranno decidere di anticipare loro la quota).

Per il pagamento diretto, è necessario che i datori di lavoro raccolgano dai lavoratori l’IBAN per il pagamento.

TRACCIABILITA’ DELLE SOSPENSIONI E RIDUZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO
Al fine avere tracciabilità delle sospensioni e/o riduzioni dell’orario dei lavoro dovute all’emergenza epidemiologica da virus “COVID-19“, occorre che indichiate nel foglio di comunicazione delle presenze mensili, le seguenti informazioni:

  • Motivo della sospensione e/o riduzione (chiusura della pubblica autorità es. DPCM o delibera regionale o comunale; riduzione produttiva; disinfestazione; chiusura del committente; altro, descrivendo il motivo)
  • Indicare “ C19“ in corrispondenza del lavoratore interessato e del giorno dell’evento, al posto delle ore di lavoro, le ore di assenza da integrare con ammortizzatori sociali.

Chiediamo ai gentili clienti di fornire le informazioni richieste ai seguenti indirizzi:

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Invitiamo i clienti ad affidare gli aggiornamenti alla nostra pagina facebook, al sito internet www.studiobuscema.it ed alle nostre newsletter.

Sperando di aver fatto cosa gradita, inviamo cordiali saluti.

Studio Buscema e Associati.

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