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D.L. 16 marzo 2020 – Cura Italia – CORONAVIRUS

D.L. 16 marzo 2020 – Cura Italia – CORONAVIRUS

Approvato dal Consiglio dei Ministri poco fa il Decreto Legge cd. Cura Italia.
Con estremo ritardo, secondo la bozza che siamo riusciti ad avere, la lettura degli oltre 100 articoli di cui si compone, ci consentire di fornivi alcune importanti anticipazioni (il decreto non è ancora in G.U. ne presente sul sito del governo http://www.governo.it/it/articolo/consiglio-dei-ministri-n37/14314).

Seguiranno naturalmente dettagli.

SCADENZE FISCALI
Slittano le scadenze fiscali e contributive ma in maniera differente a seconda dei settori e dei ricavi dell’anno precedente.

VERSAMENTI
Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.

Per i seguenti soggetti, invece, tutti i versamenti fino al 31 marzo slittano a fine maggio:

  • Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
  • ritenute d’acconto;
  • IVA;
  • contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i seguenti settori, è prevista la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi (per l’IVA la sospensione riguarda solo il mese di marzo) fino al 30 aprile 2020 per:

  • imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, tour operator;
  • associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  • soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
  • soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  • soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  • soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  • soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  • soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  • soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  • aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  • soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  • soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  • soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  • soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  • soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.

Tutti i versamenti sospesi vanno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

ADEMPIMENTI
Sono sospesi adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

RISCOSSIONE CARTELLE ED AVVISI DI PAGAMENTO
Sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 riferiti alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
  • avvisi di pagamento previsti art. 29 e 30 D.L. 78/2010

Differito al 31 maggio termine di versamento del 28 febbraio 2020 delle rottamazioni.

LAVORO
Sono previsti ammortizzatori sociali per le assenze dei lavoratori. A tale scopo è istituita un’apposita causale COVID-19 che riguarda tutti i lavoratori a prescindere dal numero dei dipendenti.
E’ necessaria apposita richiesta e procedura.

AGEVOLAZIONI
Introdotte diverse misure per sopperire alle conseguenze dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19 a favore di imprese, professionisti, lavoratori, cittadini.
Rimaniamo a disposizione per eventuali esigenze che dovessero essere necessarie o comunque utili ai Clienti dello studio.

Studio Buscema e Associati.

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