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Decreto fiscale: sicurezza sul lavoro ecco le principali novità

Decreto fiscale: sicurezza sul lavoro ecco le principali novità

Tra le novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal decreto-legge n. 146/21, approvato il 15 dicembre scorso, risaltano quelle relative al contrasto del lavoro irregolare.

L’articolo 13 del decreto, infatti, sostituisce integralmente l’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008 che si occupa di disciplinare i provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la salute e sicurezza sul lavoro.

Vediamo in dettaglio le novità in materia di lavoro irregolare.

1) Dal 21 ottobre 2021 la soglia di lavoro irregolare, che determina il provvedimento di sospensione dell’attività, scende al 10%. Soglia calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.
 
In particolare, è previsto che l’Ispettorato nazionale del lavoro adotti un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
Prima di tale modifica, era previsto che gli organi di vigilanza potevano adottare provvedimenti di sospensione quando veniva riscontrato l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.Oltre alla descritta riduzione della soglia di lavoro irregolare che determina la sospensione, è ora previsto che l’organo ispettivo, in presenza degli elementi costitutivi della fattispecie, deve necessariamente adottare il provvedimento di sospensione.

In definitiva, dunque, non c’è più spazio per una forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione dovendo necessariamente disporre la sospensione.

Rimane peraltro, anche nella versione attuale della norma, la possibilità per gli ispettori, di differire gli effetti del provvedimento di sospensione.

infatti, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo, ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.

2) Ulteriore differenza riguarda poi la tipizzazione delle situazioni che identificano le irregolarità dei lavoratori che vengono trovati sul luogo di lavoro senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Si tratta di una novità assoluta in quanto il legislatore introduce una comunicazione obbligatoria, preventiva, che ricalca le modalità previste per i lavoratori intermittenti.

L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori dovrà infatti essere oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica.

In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione senza possibilità di applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3) Altra importante novità riguarda l’impossibilità di evitare la sospensione mediante la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso ispettivo.

L’articolo 14, comma 3, del d. lgs. n. 81/2008 prevede infatti che il personale ispettivo dell’ITL adotta il provvedimento di sospensione nell’immediatezza degli accertamenti.

Nel caso di segnalazione di altre amministrazioni, l’INL adotta invece la sospensione entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

Tra le condizioni previste per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato, limitandoci al lavoro irregolare, è necessaria la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ed il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari.

La revoca è possibile anche col versamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L’importo residuo, maggiorato del cinque per cento, può essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza di revoca.

In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell’importo residuo entro il termine previsto, il provvedimento di accoglimento dell’istanza costituisce titolo esecutivo per l’importo non versato.

Avverso i provvedimenti di sospensione per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
 
Oltre alle modifiche in materia di lavoro irregolare, si aggiungono quelle in materia di sicurezza sul lavoro.
 
 
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