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DECRETO RILANCIO: mini proroga per le casse integrazioni e divieto di licenziamento per cinque mesi

DECRETO RILANCIO: mini proroga per le casse integrazioni e divieto di licenziamento per cinque mesi

Solo 5 settimane aggiuntive di cassa integrazione fino al 31 agosto, le altre 4 settimane potranno essere richieste solo da settembre.

Inoltre, il divieto di licenziamento per motivi economici, previsto originariamente per 60 giorni a decorrere dal 18 marzo 2020, diventa di cinque mesi.

Sono queste alcune delle novità in materia di lavoro previste dal decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 – cd. Decreto Rilancio, pubblicato nelle scorse ore nella gazzetta ufficiale.

CASSA INTEGRAZIONE
Complessivamente, dunque, ai periodi di cassa integrazione per i periodi a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 agosto 2020 previsti per 9 settimane, potranno essere incrementate di ulteriori 5 settimane utilizzabili solo dopo aver esaurito il precedente periodo.

Spieghiamoci con un esempio.

Immaginiamo un datore di lavoro che abbia chiuso il 12 marzo 2020 ed abbia riaperto il 18 maggio 2020, la richiesta di 9 settimane è scaduta il 13 maggio 2020.

In questo caso, potranno essere richieste ulteriori 5 settimane e quindi il periodo di sospensione scadrà il 17 giugno 2020.

Una nuova domanda per le 4 settimane legate all’emergenza Covid-19 sarà possibile solo dal 1° settembre 2020.

E’ fondamentale dunque avere contezza di come debbono essere calcolate le settimane effettivamente utilizzate in caso di riduzione dell’orario di lavoro, anche parziale nella settimana, ovvero nella ipotesi di rotazione dei lavoratori.

A questo proposito, proprio oggi l’INPS ha fornito le prime istruzioni col messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, evidenziando che il conteggio del residuo si fonda sul presupposto che si considera fruita ogni giornata in cui almeno un lavoratore, anche per un’ora soltanto, sia stato posto in CIG, indipendentemente dal numero di dipendenti in forza all’azienda.

Per ottenere le settimane fruite, si divide il numero delle predette giornate per 5 o 6 a seconda dell’orario contrattuale prevalente in azienda.

A titolo esemplificativo viene riportato il seguente caso:

Periodo dal 01/03/2020 al 01/05/2020. Settimane richieste 9.

Al termine del periodo si contano 30 giornate di cassa (giorni in cui si è fruito di CIGO, indipendentemente dal numero dei lavoratori). Si divide il numero di giornate fruite per il numero di giorni settimanali in cui è organizzata l’attività, 5 o 6, e si ottiene il numero di settimane usufruite. Per esempio: 30/5 = 6 settimane. Residuerebbero, pertanto, 3 settimane che sarà possibile richiedere con nuova domanda.

Tra le altre novità del D.L. n. 34/2020, vengono ridotti drasticamente i tempi per la richiesta dell’integrazione salariale e delle comunicazioni all’INPS per il pagamento delle prestazioni ai lavoratori.

Per i nuovi periodi è previsto che l’INPS eroghi un acconto del 40% delle ore autorizzate ai dipendenti per poi procedere al saldo a valle delle domande sulla base dell’effettiva assenza dei lavoratori per cassa integrazione.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Come anticipato, fino al 17 agosto 2020 vige il divieto di licenziamento per motivi economici.

Il divieto riguarda sia i licenziamenti individuali che collettivi per cui il datore di lavoro, durante tale periodo, non potrà addurre motivi legati alla riduzione delle commesse, alla riorganizzazione o comunque motivi di natura economica per risolvere il rapporto di lavoro.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, qualora non dovessero intervenire modifiche normative, i datori di lavoro si troveranno, dalla conclusione del periodo di cassa integrazione (nell’esempio indicato precedentemente il 17 giugno 2020) e fino al 17 agosto 2020, a dover gestire i livelli occupazionali in forza senza poter assumere iniziative finalizzate alla riduzione del personale.

Ricordiamo, a tal fine, che un eventuale riduzione dell’orario individuale dei contratti individuali deve essere concordato tra datore di lavoro e lavoratori e non può dunque essere imposto unilateralmente.

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