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Green pass nei luoghi di lavoro

Green pass nei luoghi di lavoro

Mancano pochi giorni all’entrata in vigore, dal 15 ottobre, dell’obbligo del cd. green pass per accedere ai luoghi di lavoro di cui vi abbiamo dato conto con la nostra newsletter del 23 settembre scorso.

Riteniamo pertanto utile fornire un riepilogo delle regole fissate dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (clicca qui) che ha imposto l’obbligo generalizzato del green pass per l’esecuzione della prestazione lavorativa ma più in generale nei luoghi di lavoro.

Tale obbligo è stato dunque esteso in tutti i settori e riguarda sia l’ambito privato che quello pubblico ed in tutti i settori e si applicherà fino al 31 dicembre 2021.

Ad eseguire i controlli, sono chiamati soprattutto i datori di lavoro, i quali, in caso di violazioni, potranno incorrere nella comminazione di sanzioni da parte delle autorità competenti oltre, esporsi a possibili conseguenze nel caso di contagio causati da colpa.

Nel caso di lavoratori e di altri soggetti che accedono nei luoghi di lavoro e che risultino contrattualmente legati ad altri soggetti (es.dipendenti dell’appaltatore), i soggetti tenuti al controllo sono entrambi.

Per la gestione della situazione è pertanto necessario adottare idonee misure organizzative.

Due i piani su cui vi suggeriamo di intervenire.

Comunicazione dell’obbligo
Innanzitutto, qualora non l’aveste già fatto, comunicare ai lavoratori ed agli altri soggetti destinatari l’imminente entrata in vigore delle nuove regole di accesso nel luogo di lavoro.

Controllo
Inoltre, è necessario farsi trovare pronti per il controllo del green pass che dovrà essere effettuato dal datore di lavoro, o dai soggetti da egli nominati ed incaricati a svolgere tale funzione, al momento di ingresso in azienda e/o a campione.

Allo scopo si può utilizzare l’applicazione “Verifica C19“, scaricabile (da apple store o playstore) sul cellulare o su un tablet, che consente la verifica mediante la lettura del QRCode.

Importante:
Il datore di lavoro non potrà raccogliere né conservare i dati dei green pass dei lavoratori oggetto del controllo; a tal fine, segnaliamo che la verifica del certificato verde attraverso la lettura del QR code consente di rispettare la riservatezza sulla fonte della certificazione (vaccino, tampone, guarigione) in quanto da evidenza esclusivamente della validità o meno della certificazione.

Riflessi sul rapporto di lavoro
Come anticipato nelle precedenti newsletter (clicca qui) e sulla nostra pagina social, i lavoratori sprovvisti di green pass non potranno accedere sul luogo di lavoro, saranno considerati come assenti ingiustificati e di conseguenza non percepiranno alcuna retribuzione.

Peraltro, a fronte di tale assenza non è possibile avviare procedimenti disciplinari e soprattutto è prevista legalmente la conservazione del posto.

Sanzioni
Per i lavoratori che dovessero accedere nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sono previste sanzioni da 600 euro a 1.500 euro.

Inoltre, il datore di lavoro potrà avviare in tali casi un procedimento disciplinare per violazione degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro che non verifica i certificati dei dipendenti è punito con sanzione da 400 a 1.000 euro.
Le sanzioni possono essere accertate dai tutti gli organi di controllo incaricati e sono irrogate dal Prefetto.
 
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