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Le regole per la cassa integrazione dopo gli ultimi provvedimenti

Le regole per la cassa integrazione dopo gli ultimi provvedimenti

Le ricadute economiche della pandemia continuano a farsi sentire in numerosi settori produttivi con conseguente impatto sul piano occupazionale.

In continuità con le informazioni già inviate, pertanto, riteniamo fare un riepilogo della situazione degli ultimi provvedimenti previsti dal legislatore, soffermandoci in particolare sulle regole in materia di cassa integrazione.

Il quadro normativo, da ultimo regolato dai decreti-legge n. 73/2021 e D.L. 99/2021, prevede una differente disciplina ed un conseguente differente trattamento per i datori di lavoro che ricadono nel campo della CIGO (settore industria ed edilizia) rispetto a tutti gli altri (es. settore commercio, pubblici esercizi, servizi, artigianato).

Nel primo caso, infatti, l’accesso alla CIGO con causale COVID, che ininterrottamente è stata applicata sin dall’inizio della pandemia, nella quasi totalità dei casi è terminata il 30 giugno 2021.

Una deroga è stata prevista per i settori dell’industria tessile, confezioni articoli per l’abbigliamento, articoli in pelle (codici ATECO con i codici 13, 14 e 15).

Negli altri settori, invece, è possibile ancora accedere ai trattamenti d’integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica fino al prossimo 31 dicembre.

Pertanto, dal 1°luglio 2021, per i datori di lavoro rientranti nel regime della cassa integrazione ordinaria, i nuovi provvedimenti non hanno prorogato la cassa integrazione COVID-19 che, pertanto, è terminata il 30 giugno 2021.

Di converso, per questi settori è cessato il divieto di licenziamento per motivi economici.

Per i datori di lavoro che hanno esigenze di gestire esuberi di personale, riorganizzazioni aziendali, ecc., sono state previste, dai provvedimenti indicati, alcune nuove misure in materia di lavoro tra le quali nuovi ammortizzatori sociali che però richiedono differenti procedure di accesso.
Tali regole si affiancano a quelle previste dal d.lgs. n. 148 del 2015 che ordinariamente disciplina la materia degli ammortizzatori sociali.

Di seguito riepiloghiamo le diverse misure previste dal 1° luglio 2021 dai decreti-legge n. 73 e 99 del 2021:

 
1. Aziende che possono richiedere la CIGS: Sono previste 26 settimane fino al 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro che abbiano subito un calo del fatturato del 50% nel periodo 1°semestre 2019-1°semestre 2021.
La domanda di CIGS prevede tra le altre, l’accordo sindacale di riduzione dell’attività lavorativa che non potrà essere superiore all’80% dell’orario giornaliero/sett./mensile dei lavoratori interessati; l’importo della retribuzione è pari al 70% della retribuzione globale spettante per le ore di lavoro non prestate.
2. Aziende che possono richiedere la CIGO e CIGS attenendosi alle condizioni stabilite dal decreto 148 del 2015 e relative causali, per un numero di settimane stabilite dal predetto decreto, dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2021 senza l’applicazione del contributo addizionale.
 
3. Aziende che possono richiedere la CIGO e che appartengono a determinate attività economiche (settori dell’industria tessile, confezioni articoli per l’abbigliamento, articoli in pelle, codici ATECO con i codici 13, 14 e 15), dal 1° luglio al 31 ottobre 2021 possono richiedere 17 settimane di cassa integrazione senza l’applicazione del contributo addizionale.
 
4. Aziende che non possono richiedere la CIGO in quanto hanno esaurito il periodo, fino al 31 dicembre 2021 possono richiedere 13 settimane di trattamento straordinario ai sensi e secondo le condizioni stabilite dal D.lgs 148/2015.
E’ importante evidenziare che le procedure di accesso agli strumenti di integrazione salariale indicati richiedono nuove regole di accesso tra le quali:
  • ordinarie procedure di consultazione sindacale e talvolta raggiungimento di un accordo;
  • idonea giustificazione del ricorso ai trattamenti con redazione ed allegazione di una relazione tecnica dettagliata e documentazione a supporto;
  • il pagamento delle prestazioni di regola deve essere anticipato dal datore di lavoro.
Con riferimento agli adempimenti da attivare per la richiesta della CIGO ai sensi del D.LGS 148/2015, vi forniamo di seguito dettagli sulle regole richieste dall’INPS nonché come procedere per la predisposizione della relazione tecnica dettagliata sulle circostanze/causali della riduzione dell’attività lavorativa da allegare alla domanda.
 
 
Lo studio, come di consueto, rimane a disposizione per ogni supporto necessario.

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