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Socio amministratore e lavoro dipendente: ipotesi di compatibilità

Socio amministratore e lavoro dipendente: ipotesi di compatibilità

Un problema che capita di sovente a chi svolge attività lavorativa nelle imprese è quello  di valutare le modalità di inquadramento di soci, amministratori e familiari.

Oltre agli aspetti di fattibilità giuridica, vanno considerati anche i riflessi sotto il profilo contributivo, fiscale, societario ma anche in ambito familiare.

Spesso, l’interesse a stipulare con l’amministratore o socio un contratto di lavoro subordinato nasce dall’esigenza  di beneficiare dei trattamenti previdenziali e assistenziali riservati a quest’ultimo.

Proprio di recente l’INPS, con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019,è intervenuto sulla compatibilità della figura di amministratore o socio con quella di lavoratore subordinato della società.

Analizziamo dunque tali ipotesi, rinviando le altre a successive newsletter.

L’istituto ha ricordato quanto enunciato dalla giurisprudenza e fornito il proprio parere ai fini contributivi delle diverse ipotesi.

A tal proposito, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la figura di amministratore è cumulabile con quella di lavoratore subordinato quando “sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione e che la mansione rivestita sia diversa da quella della carica societaria ricoperta”.

Rilevante a tal fine è anche la tipologia di società.

Vediamo come l’INPS la pensa sulle diverse ipotesi, considerando che in caso di contenzioso, l’istituto potrebbe annullare il rapporto di lavoro ai fini contributivi con conseguente mancato accredito ai fini delle prestazioni (es. quelle pensionistiche).

Nelle  società di persone e in quelle di capitali la possibilità dell’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il socio è plausibile nell’unico caso in cui il socio lavoratore sia assoggettato al controllo gerarchico, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione di un altro socio con pienezza di poteri, in quanto pare inverosimile poter essere subordinato da se stesso.

È ammissibile invece la coesistenza di un rapporto di lavoro subordinato qualora l’amministrazione della società sia affidata ad un consiglio d’amministrazione, salvo non si tratti dell’amministratore delegato e la delega conferita renda incompatibile la subordinazione in quanto il potere direttivo spetta al medesimo consigliere.

Nelle società a nome collettivo, per via della mancata separazione del patrimonio societario da quello  individuale in quanto i soci sono illimitatamente responsabili, tale rapporto risulta non ammesso; cosi come è escluso per il socio amministratore unico di società per via della concentrazione nella stessa persona dei poteri di rappresentanza sociale, direzione, controllo e disciplina rendendo impossibile la scissione delle due figure.

In conclusione, al fine di non incorrere in errori di valutazione, la compatibilità dello status di amministratore di società con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato, richiede un’analisi attenta ed uno studio approfondito effettuato caso per caso.

Forma societaria  cumulabilità amministratore o socio e dipendente
Società semplice No
Società in nome collettivo No
Societa in accomandita semplice:socio accomandatario No
Societa in accomandita semplice:socio accomandante Si
Società di capitali: socio unico o detentore quotetali da influenzare l’assemblea No
Società di capitali: socio accomandatario No
Società di capitali: socio accomandante Si
Società di capitali: socio di maggioranza No
Società di capitali: socio di minoranza Si
Socio amministratore unico No
Socio consigliere delega ad agire autonomamente No
Socio consigliere delega di sola rappresentanza Si
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