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Collaborazioni autonome e occasionale: comunicazione preventiva

Collaborazioni autonome e occasionale: comunicazione preventiva

Come anticipato con la newsletter del 20 dicembre scorso, tra le novità introdotte dal Decreto Fiscale, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è stato stabilito che per i rapporti di lavoro, inquadrati come autonomi occasionali, vige l’obbligo della preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Si tratta di una novità assoluta in quanto il legislatore introduce una comunicazione obbligatoria, preventiva, che ricalca le modalità previste per i lavoratori intermittenti e riservata ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori.
 
L’ispettorato del lavoro, con la nota n. 29 dello scorso 11 gennaio (vedi allegato), fornisce le prime indicazioni su tale obbligo.
 
Casistiche e tempi:
La comunicazione preventiva riguarda:
 
1)i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore del decreto (21 dicembre 2021) anche se cessati;
2)i rapporti avviati prima della pubblicazione del decreto ma in essere alla data di emanazione della nota dell’ispettorato (11 gennaio 2022).
 
Per i rapporti che rientrano in questo arco temporale, si può adempiere alla comunicazione entro 7 giorni di calendario dalla pubblicazione della nota, cioè entro il 18 gennaio 2022.
 
3) per i rapporti avviati successivamente all’11 gennaio la comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’inizio della prestazione.
Contenuto:
La comunicazione dovrà contenere i dati essenziali quali ad es. i dati del committente e del prestatore, il luogo della prestazione, descrizione dell’attività, data di inizio e fine, ammontare del compenso stabilito.
 
Modalità:
La trasmissione dovrà essere effettuata tramite le modalità operative di cui all’art. 15 D.Lgs 81/2015, già in uso per gli intermittenti, ma che il Ministero del Lavoro provvederà ad aggiornare quali:
 
– invio di SMS;
– posta elettronica.
 
Pertanto, nell’intervallo di tempo che occorrerà al Ministero per integrare le suddette modalità di  comunicazione, è stato predisposto un indirizzo e-mail ordinario. Per la provincia di Catanzaro l’indirizzo di posta elettronica è il seguente: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .
 
Suggeriamo di avere cura di conservare una copia della e-mail trasmessa.
 
La comunicazione trasmessa potrà essere annullata o modificata in qualunque momento purchè sia antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
Sanzioni:
In caso di violazione degli obblighi si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicazione della procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e si applicherà anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si potrae oltre il periodo inizialmente segnalato senza che vi sia una ulteriore comunicazione.
 
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