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Controlli della Guardia di Finanza – Confisca per sproporzione

Controlli della Guardia di Finanza – Confisca per sproporzione

Arrivano le nuove indicazioni sui controlli fiscali.

Con la recente circolare n. 216816 dell’1 settembre scorso, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha annunciato una serie di attività in tema di verifiche.

Un’attenzione particolare verrà dedicata ai controlli alle società a ristretta base azionaria.

Si tratta di società composte da un numero limitato di soci e molto spesso legati da rapporti di parentela.

La circolare inoltre interviene in materia di confisca per sproporzione in presenza di alcuni reati tributari previsti dall’art. 12-ter del D.lgs n. 74/2000 introdotto nel sistema tributario penale dal legislatore con D.L. 124/2019.

Di fatto estende la sanzione penale prevista dall’articolo 240-bis del codice penale a determinate violazioni tributarie e si applica quando il condannato non riesce a giustificare la provenienza di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito.

Tale sanzione, prevista in precedenza esclusivamente per i reati di criminalità organizzata, viene allargata ai reati tributari più gravi di seguito elencati:

  1. Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture inesistenti con valore superiore a 200.000 euro;
  2. Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di altri artifici se l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro;
  3. Emissione di fatture inesistenti con valore superiore a 200.000 euro;
  4. Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
  • alienazione simulata di beni propri per rendere inefficace le procedure di riscossione se imposte + sanzioni e interessi maggiori di 100.000 euro;
  • Indicare nelle procedure di transazione fiscale elementi attivi inferiori a quelli effettivi o elementi passivi fittizi superiore a 200.000 euro.

​In conclusione quindi, in caso di condanna o patteggiamento per i delitti di cui sopra, intervenuti dopo il 25 dicembre 2019, si applica l’articolo 240-bis del codice penale.

E’ utile evidenziare che, nel caso in cui non è possibile procedere alla confisca del denaro, beni e altre utilità oggetto del delitto, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, beni o utilità per un valore equivalente.

A tal proposito la Circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza indirizza i propri militari ad eseguirla in via sussidiaria a tutte le fattispecie delittuose previste appunto dall’articolo 240-bis c.p. “allorquando i beni sproporzionati puntualmente individuati non possano poi, essere attinti al momento dell’esecuzione della misura, perché non più presenti nel patrimonio dell’indagato o non aggredibili per ragioni oggettive“.
 

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