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ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

Con la circolare n. 105 l’INPS ha reso note le “prime indicazioni” per il nuovo incentivo previsto dall’art. 3 del c.d. Decreto Agosto, per i datori di lavoro che non intendono richiedere il nuovo trattamento d’integrazione salariale.

L’agevolazione, dunque, si pone in alternativa irreversibile con la scelta di ricorrere ai nuovi trattamenti d’integrazione salariale introdotti dal D.L. n. 104/2020.

Va subito evidenziato che l’utilizzo dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 non è ancora operativo in quanto è subordinato all’autorizzazione della Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

COME FUNZIONA L’INCENTIVO
L’esonero contributivo è riservato ai datori privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che abbiano fruito di uno dei trattamenti d’integrazione salariale con causale COVID-19 nei mesi di maggio e giugno 2020.

Il riferimento a tali due mesi costituisce il parametro di partenza per calcolare la misura del beneficio spettante.

MISURA DELL’INCENTIVO
L’esonero spetta nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

In ogni caso, la durata non può essere superiore a quattro mesi, dunque fruibile entro il 31 dicembre 2020.

Non è invece necessario che i lavoratori per i quali si è fatto ricorso ai trattamenti d’integrazione salariale nei mesi di maggio e giugno 2020, presi a riferimento per il calcolo del beneficio, siano poi quelli per i quali si fruisce mensilmente dell’esonero contributivo.

L’importo calcolato costituisce un plafond spendibile per l’intera platea dei lavoratori in forza nei mesi di fruizione.

Durante il periodo di fruizione dell’esonero, per espressa previsione (cfr. art. 3, commi 3 e 4 D.L. n. 104/2020), opererà il divieto di licenziamento di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 104/2020, pena la revoca dell’esonero e l’impossibilità di accedere all’integrazione salariale

DATORI DI LAVORO
Abbiamo visto che la platea dei datori di lavoro è costituita dai datori di lavoro privati con esclusione del settore agricolo.

L’esonero spetta esclusivamente a coloro che non richiedono le nuove settimane di trattamenti d’integrazione salariale .

CONDIZIONI
L’incentivo soggiace alle consuete condizioni generali previste dalla disciplina vigente.

Si applicano pertanto l’articolo 1, commi 1175 della legge n. 296/2006 (DURC).

La scelta tra l’esonero e i nuovi trattamenti d’integrazione salariale, secondo l’interpretazione fornita dall’istituto nella circolare n. 105/2020, riguarda comunque la singola unità produttiva.

Occorre prestare attenzione alla decisione di avvalersi del credito in quanto il datore di lavoro, in tale ipotesi, non potrà ricorrere ai trattamenti d’integrazione salariale previsti dall’art. 1 del D.L. n. 104/2020.

Come abbiamo anticipato in apertura, per l’effettivo avvio dell’esonero contributivo occorre attendere l’autorizzazione della Commissione UE.

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