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Decreto Agosto – “decontribuzione Sud”: in partenza l’utilizzo dell’agevolazione del 30%

Decreto Agosto – “decontribuzione Sud”: in partenza l’utilizzo dell’agevolazione del 30%

Può partire l’utilizzo dell’agevolazione del 30% sul costo del lavoro al Sud previsto dall’art. 27 del D.L. n. 104/2020 per il 4° trimestre 2020 di cui vi abbiamo dato notizia nelle settimane scorse.

E’ stata infatti pubblicata ieri la circolare INPS per la fruizione a seguito del parere positivo della Commissione europea del 7 ottobre 2020.

(link della circolare INPS: https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20122%20del%2022-10-2020.htm).

L’esonero è uno degli incentivi previsti dal c.d. Decreto Agosto in materia di lavoro, al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica oggetto di recente di un approfondimento già inviatovi

(vedi approfondimento: http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2020/FS/Approfondimento_FS_14102020.pdf)

ed ha la finalità di garantire i livelli occupazionali nelle aree considerate evidentemente più fragili sotto il profilo socio-economico e prevede un intervento in due distinti momenti:

  • Il primo, opera nell’immediato e prevede l’applicazione nei mesi da ottobre a dicembre 2020;
  • Il secondo, di prospettiva, è previsto per il periodo 2021-2029.

CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO

Possono accedere all’incentivo i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico a condizione che la prestazione lavorativa ha sede in una della seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’agevolazione è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020.

Essendo un beneficio contributivo, per la fruizione, è necessario il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006(DURC), oltre che il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma, quali l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; ilrispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

MISURA DELL’INCENTIVO

L’esonero è parziale ed è pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi Inail.

CUMULABILITA’

L’esonero è cumulabile, sempre nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, con altre tipo di agevolazioni contributive (es. assunzione over 50 o di giovani a tempo indeterminato); e incentivi di tipo economico (es. incentivo all’assunzione di disabili, o incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI).

Per ogni ulteriore informazione contattare lo studio al numero 0961-360046 o inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

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