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Incentivo IO LAVORO: in partenza l’utilizzo dell’agevolazione

Incentivo IO LAVORO: in partenza l’utilizzo dell’agevolazione

Dopo otto mesi dai decreti Anpal attuativi, possono partire le richieste di ammissione all’agevolazione alle assunzioni Io Lavoro.

È stata finalmente pubblicata la circolare INPS n. 124 del 26 ottobre 2020 che consente di presentare le istanze telematiche relative all’incentivo sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dai datori di lavoro privati nel corso del 2020 di soggetti disoccupati (nel caso di età superiore a 24 anni, è necessario che si tratti di un soggetto svantaggiato).

Le richieste che perverranno nei primi 10 giorni seguiranno l’ordine di assunzione anziché quello cronologico di presentazione dell’istanza.

ASSUNZIONI AGEVOLATE
Possono essere ammesse all’incentivo le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

L’incentivo può essere richiesto anche nel caso di trasformazioni di contratti di lavoro da tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.

REQUISITI DEL LAVORATORE
Il lavoratore assunto deve essere disoccupato ai sensi dell’articolo 19 del D. lgs. n. 150/2015 o dell’art. 4, comma 15-quater del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazione della legge n. 26/2019, e non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi sei mesi con il medesimo datore di lavoro.

Qualora il lavoratore abbia un’età anagrafica superiore a 24 anni all’atto dell’assunzione o della trasformazione, è necessario altresì l’ulteriore requisito di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l’unico requisito richiesto è quello di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Naturalmente, tale ipotesi riguarda i soggetti che al momento della trasformazione abbiano un’età superiore a 24 anni.

AMBITO TERRITORIALE
L’incentivo è applicabile in tutto il territorio nazionale anche se le risorse stanziate sono differenti a seconda che la sede di lavoro del dipendente sia ubicata nelle seguenti regioni:

  • Meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia;
  • Più sviluppate: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
  • In transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna.

MISURA
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione (o trasformazione) nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

CUMULO
L’incentivo è cumulabile con l’esonero strutturale all’occupazione giovanile stabile previsto dall’articolo 1, commi 100 e seguenti della legge n. 205/2017, più specificamente, il datore di lavoro che intende cumulare le due agevolazioni, deve presentare l’istanza per il solo 50% e quindi potrà utilizzare il beneficio fino al massimale di 4.030 euro.

L’altro 50% sarà oggetto di esonero parziale ai sensi della citata legge n. 205/2017 e quindi fino al massimale di 3.000 euro annuo, da riproporzionare ed applicare su base mensile.

L’esonero contributivo è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza.

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