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Studio Buscema e associati

L’emergenza determinata dall’epidemia da COVID-19 ha impatti evidentemente anche sui rapporti di lavoro

Gentili Clienti
come sappiamo il Governo, preso atto dell’evolversi della situazione di emergenza determinata da COVID-19 (Coronavirus) e del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità ha adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.
Appare evidente dunque che tale situazione abbia un impatto rilevante anche per i rapporti di lavoro.

Ricordiamo a questo proposito che il datore di lavoro ha il dovere, ai sensi dell’articolo 2087 c.c. di tutelare l’integrità fisica del lavoratore oltre alle responsabilità previste dal D.Lgs. n.81/2008, a partire dalla prevenzione dall’esposizione a rischi dei lavoratori, in particolar modo a coloro i quali hanno contatti con il pubblico come ad es. camerieri, commesse, impiegati, o lavoratori inviati in trasferta.

Pertanto si consiglia di:

  • controllate se nel Documenti di Valutazione del Rischio (DVR) è stato valutato il rischio da contatto con il pubblico o la lavorazione che è destinata al pubblico, valutando un eventuale adeguamento dello stesso;
  • informare il personale delle procedure necessarie per ridurre il rischio di contagio;
  • dotarsi di “amuchina” o prodotti similari nei locali adibiti a spogliatoi e di accesso al pubblico;
  • valutare se occorre integrare i dispositivi di protezione individuale prevedendo la consegna di guanti e mascherine.
Sotto il profilo lavorativo, invece, emerge la possibile impossibilità di rendere la prestazione lavorativa determinata dalle misure previste dal provvedimento e dalle ordinanze delle autorità competenti.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri prevede la possibilità di utilizzo del lavoro agile – smart working, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 19 della legge n. 81/2017, stabilendo in particolare che nelle zone considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionali e locali, l’utilizzo dello smart working sia possibile in maniera automatica e senza necessità di previsione nei contratti collettivi.

Forniamo di seguito un decalogo sulla gestione delle assenze dal lavoro per Coronavirus fornite dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Ritenute negli appalti: arriva il DURC fiscale. Quali vantaggi per le imprese?

E’ finalmente possibile richiedere il certificato di regolarità fiscale o DURF salva appalti.

E’ stato infatti pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 6 febbraio 2020 n. 54730 per ottenere la certificazione dei requisiti che consentono l’esclusione dalla nuova disciplina fiscale introdotta per prevenire l’esternalizzazione irregolare dall’articolo 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n.124/2019).La certificazione assume una grande importanza per tutti i soggetti coinvolti nella filiera degli affidamenti di opere e servizi in quanto consente di chiedere la disapplicazione del penalizzante e farraginoso meccanismo introdotto con decorrenza 1° gennaio 2020.

Ambito di applicazione

E’ utile ricordare che la disciplina prevede nuovi adempimenti e diverse modalità di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi che debbono essere versati separatamente per ogni affidamento di opera o servizio e senza possibilità di compensazione di eventuali crediti.

La nuova disciplina si applica per i soggetti che presentano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

  • affidamento ad imprese del compimento di un’opera o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
  • caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera;
  • svolti presso le sedi di attività del committente;
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (tali condizioni debbono sussistere congiuntamente).

NOVITA’ 2020

Vi aspettiamo all’appuntamento col Forum sulle novità fiscali e del lavoro 2020 organizzato per i Clienti dello Studio

forum2020

Oneri detraibili: si amplia la platea con pagamento tracciabile

Gentili Clienti,
 
a decorrere dal 1° gennaio 2020, per poter detrarre ai fini IRPEF le spese relative agli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (tra le quali: interessi passivi, spese mediche, funebri, per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, per la frequenza di scuole per l’infanzia, veterinarie, palestre, associazioni sportive) è necessario che il pagamento sia effettuato con pagamenti tracciati (esempio: versamento bancario o postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento).
 

F24, cambiano le regole: compensazione dei crediti solo tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate

Gentili Clienti, l’articolo 3, del D.L. n. 124/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge  dicembre n. 157/2019 – Collegato alla Legge di Bilancio 2020, modifica le procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 (deleghe di pagamento di imposte e contributi) che contengono crediti da utilizzare in compensazione.

In sintesi: in caso di crediti,occorre necessariamente utilizzare, direttamente o indirettamente, i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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